Chiusura delle scuole e dei nidi, non sospensione: precisazione sul testo dell’Ordinanza

Una variazione inserita in corso di definizione dell’atto, concordata con il ministro stesso e gli altri presidenti di Regione interessati, chiarisce che si tratta non di sospensione, ma di chiusura dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado.
L’atto, a questo punto (art. 1, comma 2 lettera b) recita: “Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.